Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.
Il decreto deve essere, a cura del ricorrente, notificato al traente e al trattario e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.
Le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto agli assegni pagabili nel territorio del Regno o nei territori soggetti alla sovranità
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Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia
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L'assegno bancario è tratto su un banchiere. Tuttavia il titolo emesso e pagabile fuori del territorio del Regno o di territori soggetti alla
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decreto nella Gazzetta Ufficiale del Regno, purchè non venga, nel frattempo, fatta opposizione dal detentore.
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giorni se pagabile in altro comune del Regno; di trenta giorni se è pagabile nei territori comunque soggetti alla sovranità italiana compresi nel bacino
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quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale del Regno, purchè non venga fatta nel frattempo opposizione dal